Statuto dell'Associazione Culturale "Target".

ART. 1 – E’ costituita l’Associazione culturale denominata “TARGET”.
La sede dell’Associazione si trova a Reggio Calabria, in Via Ravagnese Trav. Nicolò, n.°9

ART. 2 – L’Associazione aconfessionale ed apartitica, non persegue scopi di lucro. Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura, migliorando le condizioni sociali delle famiglie e delle persone, ed offrendo loro un servizio di psicologia legato sostanzialmente al singolo individuo (problematiche di coppie in crisi ed adolescenti, aiuti alle famiglie con problemi psicologici e socio-economici). Per raggiungere lo scopo sociale generale, l’associazione potrà locare immobili, acquistare macchinari, impianti e strumentazioni da mettere a disposizione dei singoli professionisti/soci; potrà inoltre avvalersi anche dell’utilizzo di apparecchiature informatiche, siti web con le relative applicazioni web cam ed applicazioni chat per le prestazioni che rientrano in tale ambito professionale.

  1. L’associazione, per raggiungere lo scopo sociale, potrà avvalersi e coadiuvarsi con centri per il benessere psico-fisico, organizzare viaggi terapeutici, gestire palestre ginniche e piscine, ideare e realizzare e gestire a tutti i livelli congressi, corsi, convegni, mostre, meeting finalizzati alla divulgazione delle suddette problematiche; al fine di raggiungere lo scopo sociale e raccogliere fondi per l’associazione, la stessa potrà locare spazi pubblicitari via web al fine di promuovere con il ricavato il benessere dei bisognosi. La gestione di case di cure, case di riposo per anziani, casa albergo e case famiglie, centri di riabilitazione, centri di terapia animale assistita.
  2. L’organizzazione e gestione di corsi di formazione e avviamento professionale potrà avvenire anche mediante la convenzione con soggetti privati e con enti pubblici.
    Per la realizzazione di quanto su esposto, l’Associazione si prefigge la qualificazione ed il miglioramento professionale e sociale dei Soci e dell’ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività.

ART. 3 – Tutte le cariche sono elettive, avendo l’Associazione carattere democratico. Le cariche associative non sono remunerate.

ART. 4 – Possono essere soci dell’Associazione i cittadini italiani e stranieri maggiorenni che coltivino un interesse per le attività, finalità e scopi dell’associazione stessa, nonché tutti gli organismi, sia pubblici, sia privati e gli enti operanti nel campo sociale. I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.
Sono soci ordinari coloro che, avendo presentato domanda sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante e contenente la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Statuto, sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che, condividendo gli scopi sociali, aderiscono all’Associazione con contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Il Consiglio direttivo, su proposta di uno dei suoi membri, può nominare quali soci onorari persone fisiche o enti. I soci ordinari si impegnano al conseguimento delle finalità dell’Associazione. Sono obbligati ad osservare le norme statutarie e a versare annualmente una quota sociale, stabilita anch’essa annualmente dal Consiglio Direttivo, per il sostentamento dell’Associazione e per la partecipazione alla vita sociale e alle attività ordinarie dell’Associazione medesima. Ove il Consiglio Direttivo ed i soci medesimi propongano attività particolari i cui oneri non sia possibile ricoprire con il fondo comune, si potrà richiedere a quei soci che vogliano partecipare alle suddette, un contributo a copertura dei costi stessi. I soci fondatori e ordinari hanno la facoltà di avvalersi del materiale e delle attrezzature sociali nonché di partecipare, nelle forme sopra indicate, a tutta l’attività interna ed esterna dell’Associazione, che verrà di volta in volta proposta.
Le prestazioni fornite dai soci nei confronti dell’associazione e/o dei soci dell’associazione sono personali, spontanee e gratuite; è previsto, tuttavia, un rimborso spesa, che verrà quantificato di volta in volta, per le prestazioni effettuate da coloro i quali non hanno acquisito la qualifica di socio a nessun livello. Nessun compenso è previsto o dato ai soci per le funzioni espletate. Sono ammessi rimborsi per quei soci che, a prescindere dalla carica assunta, svolgano attività educative, formative, redazionali, divulgative, propagandistiche, scientifiche, culturali, organizzative preventivamente ed esclusivamente programmate nell’ambito di progetti promossi, realizzati e condotti dall’Associazione.
La qualifica di socio si perde per dimissioni; espulsione deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo; decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il socio che a qualsiasi titolo perda la sua qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio sociale né può pretendere rimborsi di qualsiasi natura.

ART. 6 – La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2058, salvo proroga che dovrà essere deliberata dai soci almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza e salvo scioglimento.

ART. 7 – Sono organi sociali: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo e, all’interno di esso, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni anche di Tesoriere. Gli eletti durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

ART. 8 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori ed è presieduta dal Presidente. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’anno sociale precedente, per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea può essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno tre decimi degli associati. L’Assemblea è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso, affisso nella sede sociale nei sette giorni precedenti e consegnato a mano o spedito ai soci almeno sette giorni prima anche a mezzo fax o e-mail, che dovrà indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonchè gli argomenti da trattare. L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza e alla presenza di almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno diritto ad intervenire i soci che siano in regola con i versamenti. Ogni socio può essere rappresentato da un altro socio mediante delega scritta. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, fissa le linee programmatiche dell’Associazione, esamina ed approva il bilancio annuale nonché il bilancio previsionale, deliberando sugli argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni risultano su appositi verbali sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti. I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto, alla presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; devono inoltre approntare un regolamento interno per la disciplina della vita associativa.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed i suoi membri devono essere scelti tra i soci; il numero dei membri non potrà essere inferiore a 3 (tre) né superiore a 5 (cinque). Esso può essere eletto per la prima volta nell’ atto costitutivo. E’ convocato dal Presidente con preavviso di tre giorni – o di un giorno in caso di evidente necessità - , anche a mezzo fax o e-mail; i suoi membri sono dichiarati decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’assemblea e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
- fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari e stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllo dell’esecuzione stessa;
- determinare gli importi dovuti dai soci;
- predisporre i bilanci (eventualmente avvalendosi anche di professionalità esterne);
- designare e nominare rappresentanti e delegati in organismi esterni;
- deliberare, con provvedimento motivato, ammissione, espulsione e decadenza dei soci;
- stabilire la misura delle retribuzioni e dei compensi a terzi che prestino la loro collaborazione esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’Associazione o comunque alla qualificazione o specializzazione dell'attività associativa;
- attuare le delibere dell’Assemblea;
- predisporre un regolamento interno da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quanto deliberato dal Consiglio Direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

ART. 10 – Il Presidente rappresenta l’Associazione, ha la firma sociale e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, attribuisce le deleghe, ha la facoltà di dotare l’Associazione di personale a rapporto d’impiego o di collaborazione o di consulenza esterna ed interna; può, inoltre, delegare ad un altro consigliere il compimento di singoli atti o lo svolgimento di determinati compiti e funzioni. Il Presidente o un suo delegato è autorizzato a stipulare con qualunque istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all’Associazione, compreso il fido bancario, previa autorizzazione assembleare.
Il Presidente è autorizzato, altresì, a compiere, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le autorità competenti e quelle dirette all’acquisto della personalità giuridica.

ART. 11 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia assente o impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 12 – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

ART. 13 - Il Segretario provvede ad incassare le quote associative, a reperire finanziamenti e, più in generale, sovrintende a una corretta tenuta della contabilità dell’Associazione.

ART. 14 – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione sarà necessario, in Assemblea, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 15 – Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme in materia dettate dal Codice Civile e dalle leggi complementari.